Atto costitutivo e Statuto

Art. 1 – Costituzione dell’Associazione

L’anno 2011 nel mese di dicembre e nel giorno 4 in Pescara, via  Renato Paolini, 96 nella sede della Monti&Ambrosini editori signori:

Giuseppe Gennari, Luca Lupària Donati, Andrea Monti, Renzo Orlandi, Pierluigi Perri, Andrea Arnaldo Piccinini Marco Ventura, Giovanni Ziccardi, costituiscono, ai sensi dell’art. 36 e segg. CC, l’associazione denominata “Società italiana di biodiritto” (nel prosieguo, anche  “Associazione”). L’Associazione ha sede legale in Pescara, alla via Renato Paolini, 96 e opera, attraverso i sistemi telematici, in Italia e all’estero, indipendentemente dalla sede. Le attività operative dell’Associazione possono essere collocate, secondo opportunità  e convenienza pratica, in qualsiasi località, indipendentemente dalla sede legale.

L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente soltanto in virtù di una deliberazione dell’Assemblea degli associati.

Art. 2 – Scopi

L’Associazione non persegue fini di lucro ed è indipendente da partiti o movimenti politici come da ogni interesse economico o corporativo.

Si propone lo studio e la soluzione dei problemi comuni agli associati nonché – in generale – dei problemi giuridici, regolamentari, politici, e scientifici delle Scienze della vita, con particolare, ma non esclusivo riferimento, al biodiritto, alla genetica forense, all’impatto pubblicistico e privatistico delle ricerche biotecnologiche e bioinformatiche e ai relativi impatti politici, sociali ed economici, nonché agli aspetti processuali e sostanziali in ambito penalistico della prova genetica.

In particolare, si propone di svolgere le azioni ed intraprendere le iniziative più opportune per:

–   promuovere lo sviluppo delle scienze della vita in un’ottica costituzionalmente orientata e conforme a trattati e convenzioni internazionali,

–   tutelare la libertà di ricerca e di insegnamento nei campi di interesse dell’associazione in tutti i modi anche con opportuni interventi presso le pubbliche autorità, enti, istituzioni, associazioni in Italia e all’estero;

–   raccogliere e diffondere informazioni, dati e notizie finalizzate a una maggiore comprensione e familiarità sia presso le istituzioni, sia riguardo all’opinione pubblica, sia presso gli organi di informazione, del mondo delle biotecnologie e della bioinformatica e della sua fondamentale importanza in ogni aspetto delle moderne società  civili;

–   promuovere un uso corretto e civile degli strumenti biotecnologici e bioinformatici da parte dell’industria e delle istituzioni pubbliche e private,

–   pubblicare riviste, articoli, libri, studi, materiale multimediale, nonché organizzare convegni, seminari, incontri di studio, tavole rotonde, conferenze stampa relative alle attività dell’Associazione,

–   offrire borse di studio e finanziare attività di ricerca nell’ambito delle attività di interesse dell’Associazione,

–   collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni o enti che perseguono fini analoghi.

Per il perseguimento degli scopi associativi l’Associazione, in persona del presidente, potrà compiere tutti gli atti necessari e dunque aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere carte di credito e bancomat, stipulare contratti di affitto, di servizio (servizi internet e telefonici, elettrici e quant’altro), acquistare beni mobili anche registrati e immobili, assumere personale dipendente, partecipare a gare pubbliche e private per il finanziamento di progetti di ricerca, dare in licenza i propri marchi, loghi, realizzare materiale promozionale, incaricare professionisti e consulenti, svolgere attività editoriale pubblicando, in particolare, la Rivista italiana di biodiritto.

Disgiuntamente con il presidente (ma previo avviso allo stesso) al tesoriere nominato ai sensi del successivo art. 12 di questo atto spetta la rappresentanza dell’associazione per gli atti necessari alla gestione ordinaria dell’Associazione e dunque, a titolo esemplificativo: contratti di qualsiasi tipo purchè relativi a beni mobili non registrati e – a titolo esemplificativo e non esaustivo – per la fruizione di servizi bancari e postali (incluse le richieste di carte di credito, bancomat, bancoposta e conti correnti bancari e postali), assicurativi, di telecomunicazioni, utility.

La Dichiarazione di princìpi ha valore vincolante quanto lo Statuto e ne definisce le linee interpretative.

Art. 3 – Appartenenza alla Associazione

Possono appartenere all’Associazione, in qualità di soci ordinari, tutte le persone che, in possesso dei diritti civili, operano nel settore delle Scienze della vita o abbiano interesse ad approfondire la loro conoscenza di questo argomento; e non abbiano, secondo le valutazioni del Consiglio Operativo o dell’Assemblea, attività  od impegni che siano in contrasto on le finalità  della Associazione e che siano stati presentati al Consiglio operativo da almeno due soci in regola con il versamento della quota associativa e non soggetti a procedimenti disciplinari pendenti o conclusi da meno di un anno.

L’Associazione è italiana e ha sede in Italia, ma possono farne parte anche persone di diversa cittadinanza o residenti in altri paesi.

Potranno inoltre appartenere all’Associazione, nella qualità  di soci sostenitori, entità  collettive come organizzazioni senza fini di lucro, organismi didattici o altri centri culturali o di studio, o anche imprese private. Non è comunque finalità dell’Associazione promuovere o difendere interessi commerciali di specifiche categorie di impresa.

Le domande di iscrizione devono essere approvate dal Consiglio Operativo o da una commissione da esso designata.

Art. 4 – Categorie di associati

Gli associati possono appartenere a quattro categorie:

A. Soci ordinari

Godono di tutti i diritti associativi e del diritto di essere eletti alle cariche associative. Pagano la normale quota associativa.

B. Soci studenti

Sono considerati studenti tutti coloro che frequentano scuole superiori, università pubbliche e private, corsi di perfezionamento e master universitari.

Gli associati “studenti” pagano una quota ridotta e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari fuorché quello di essere eletti alle cariche associative.

C. Soci sostenitori, come definiti nell’art. 3

Ciascun socio sostenitore avrà la facoltà di designare una persona che lo rappresenti nelle assemblee e nella altre attività  associative.

I delegati dei soci sostenitori, se non sono iscritti a titolo personale all’Associazione, non possono essere eletti alle cariche associative se non nel Consiglio Operativo nei limiti indicati all’art. 13.

D. Soci onorari

L’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Operativo, può nominare soci onorari persone che abbiano dato un particolare contributo allo sviluppo ed alla comprensione delle tematiche oggetto di interesse dell’Associazione.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote, non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 5 – Quote e patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative, dai conferimenti volontari, dalle erogazioni liberali dei soci sostenitori, dalla proprietà intellettuale e industriale di opere dell’ingegno anche audiovisive e multimediali acquisita dall’Associazione nonché dei nomi a dominio e segni distintivi nella titolarità dell’Associazione stessa e dalla cessione in licenza delle stesse, dai finanziamenti pubblici e privati eventualmente ottenuti e da eventuali altri cespiti.

L’Associazione può accettare contributi volontari da parte di privati (singoli, imprese, associazioni, enti, organizzazioni, ecc.) ma rifiuta ogni tipo di sovvenzione che possono condizionare il comportamento dell’Associazione.

Le quote associative vengono stabilite dall’Assemblea degli associati e rimangono invariate se non ulteriormente modificate dall’Assemblea. Fino alla prima assemblea le quote sono quantificate in:

– 100,00 Euro per i soci ordinari

– 50,00 Euro per i soci studenti

– 200,00 Euro (soglia minima) per i soci sostenitori.

Se l’Assemblea modifica l’entità delle quote, la decisione ha effetto a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla modifica. Il pagamento della quota associativa è riferito all’anno solare di versamento. E’ dovuto la prima volta al momento dell’iscrizione e successivamente al 31 gennaio di ciascun anno. Se l’iscrizione di un nuovo socio avviene nell’ultimo trimestre dell’anno, il pagamento della quota vale per l’anno successivo.

Gli associati non in regola con le quote non hanno diritto di voto, non possono essere eletti a cariche associative e non possono partecipare alle assemblee.

Art. 6 – Criteri di comportamento

Gli associati seguono i criteri di questo statuto, della dichiarazione di princìpi, del codice di comportamento e dei valori della convivenza civile.

E’ comunque chiaro che, come stabilito dall’art. 8, l’Associazione rispetta totalmente la libertà  individuale in tutte le sue forme e non può esprimere valutazioni sul comportamento personale degli associati e sulle loro scelte di vita, anche nel caso che queste escano dagli abituali schemi delle convenzioni sociali.

Art. 7 – Valutazioni di comportamento

Nel caso in cui ad un associato siano addebitati fatti non conformi al corretto comportamento la questione può essere sottoposta, su richiesta di un altro associato, al Comitato di Garanzia.

Qualora, dopo gli opportuni approfondimenti (nell’ambito dei quali deve essere garantito il diritto dell’associato sottoposto a critica di far valere le sue argomentazioni) il Comitato di garanzia ritenga giustificate le mozioni esposte nei confronti di un associato per violazioni dello spirito o della forma delle norme di comportamento indicate nel presente statuto e dei criteri ispiratori della Dichiarazione di princìpi, il Consiglio operativo può disporre provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità  del fatto, che possono consistere in:

–   monito personale, il cui contenuto viene comunicato solo all’interessato;

–   monito pubblico, di cui vengono informati tutti gli associati;

–   sospensione dalle attività dell’associazione (qualora la sospensione comminata sia superiore a tre mesi l’Assemblea deve essere chiamata a ratificare tale decisione).

-Qualora il Consiglio Operativo ritenga che la natura dei fatti addebitati sia di particolare gravità  può proporre all’Assemblea l’esclusione dall’Associazione. Nel periodo fra la proposta di esclusione da parte del Consiglio Operativo e la decisione dell’Assemblea, l’associato è sospeso.

Art. 8 – Materie di non competenza

Non è competenza del Comitato di garanzia, e in generale dell’Associazione, intervenire nel caso che tra gli associati ci siano vertenze o dissensi di natura diversa da quelle riguardanti le finalità  e i princìpi ispiratori dell’Associazione , come per esempio contrasti di interessi commerciali o vertenze in materia di lavoro.

E’comunque escluso ogni intervento dell’Associazione, o di suoi organi, sulla vita privata di un associato, nonché sulle sue opinioni e convinzioni etiche, morali, politiche, religiose o qualsiasi altro campo che esula dai fini dell’Associazione.

Art. 9 – Cessazione di appartenenza all’Associazione

Cessano di far parte dell’Associazione gli associati che ne recedano volontariamente o nei confronti dei quali sia stato votato un provvedimento di esclusione.

L’esclusione, oltre che nei modi e nei termini di cui all’art. 7, può essere pronunciata dal Consiglio Operativo in qualsiasi momento, a partire dal 1 febbraio dell’anno di riferimento, in caso di mancato pagamento della quota associativa. Comunque l’appartenenza all’Associazione si considera automaticamente conclusa entro il termine massimo della fine dell’anno cui la quota si riferisce. Il Consiglio Operativo ha facoltà di mantenere il dialogo e la collaborazione anche con chi non è più iscritto.

L’esclusione può inoltre essere pronunciata in caso di condanna penale definitiva. Nel caso che una condanna sia, per fondati motivi, ritenuta ingiusta, l’Associazione può tenere il condannato fra i suoi associati. Tale decisione deve essere confermata da una delibera dell’Assemblea.

Il Consiglio Operativo può decidere di mantenere fra i suoi associati la persona che si trovasse in tale condizione, in attesa della delibera dell’Assemblea, per un periodo massimo di sei mesi.

Le pronunce di esclusione di un associato, deliberate dal Consiglio Operativo, devono essere ratificate dall’Assemblea. Nel periodo necessario per l’adozione della delibera assembleare l’associato rimane sospeso. Tale periodo non può superare i sei mesi.

Art. 10 – Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

1. Assemblea degli associati;

2. Consiglio Operativo;

3. Presidente;

4. Comitato di Garanzia;

Art. 11 – L’Assemblea

L’Assemblea ordinaria degli associati è convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo  e ogni tre anni per la nomina del Consiglio Operativo e del Comitato di Garanzia.

L’Assemblea è convocata dal presidente o, in sua assenza o indisponibilità, da un altro membro del Consiglio Operativo.

L’Assemblea ordinaria viene convocata per messaggio telematico e per invio postale (lettera semplice) almeno otto giorni prima della riunione.

Delibera sull’operato del Consiglio Operativo, sui bilanci annuali consuntivi e preventivi presentati dal Consiglio Operativo, su relazione del tesoriere e-o del presidente.

Oltre all’Assemblea ordinaria, può essere in qualsiasi momento convocata un’Assemblea degli associati per decisione del Consiglio Operativo o per richiesta scritta di almeno un quinto degli associati, che dovranno indicare con almeno otto giorni di anticipo il motivo della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno.

In caso di urgenza, il Consiglio Operativo potrà  consultare l’Assemblea degli associati anche senza preavviso; ma se alla convocazione non parteciperà  almeno la metà  più uno degli associati la delibera dovrà  essere sottoposta a verifica con una regolare convocazione data con almeno otto giorni di anticipo.

L’Assemblea decide su tutte le questioni poste all’ordine del giorno dal Consiglio Operativo o da almeno un quinto degli associati.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando sono presenti o regolarmente rappresentati almeno la metà  più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo la prima, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati impossibilitati ad intervenire possono farsi rappresentare da altri associati delegandoli per iscritto o notificando la delega alla segreteria. Ogni associato non potrà  avere più di una delega.

Le delibere dell’Assemblea sono assunte con maggioranza semplice, salvo diversa disposizione dello Statuto.

L’assemblea straordinaria degli associati è convocata dal Consiglio Operativo ogni volta che lo ritenga opportuno ed è competente:

– a deliberare sulle modifiche dello statuto che saranno approvate se assunte col voto favorevole di 3/5 degli associati in prima convocazione o dei 3/5 degli associati presenti, rappresentati o partecipanti all’assemblea in seconda convocazione;

– ad approvare la Dichiarazione di Princìpi ed eventuali altri documenti di valore statutario e ad apportarvi eventuali modifiche con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

– a deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e sulla destinazione del patrimonio associativo, che saranno approvati se assunti col voto favorevole di 3/4 degli associati in prima convocazione o dei 3/4 degli associati presenti, rappresentati o partecipanti all’assemblea in seconda convocazione, da tenersi almeno dieci giorni lavorativi dopo prima convocazione e da convocarsi con separato avviso;

Art. 12 – Il Consiglio Operativo

L’Associazione è retta da un Consiglio Operativo composto da un numero compreso fra tre e undici membri. Tale numero viene stabilito dall’assemblea ordinaria degli associati.

Possono essere eletti nel Consiglio Operativo associati individuali o persone che rappresentano soci sostenitori, ma queste ultime non potranno essere più di un terzo dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Operativo dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea in conformità  alle norme di questo Statuto.

I membri del Consiglio Operativo sono rieleggibili.

Decade dal Consiglio Operativo il componente che cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione o che non abbia partecipato, senza giustificato motivo, a tre successive riunioni del Consiglio.

Il Consiglio Operativo elegge fra i propri membri un presidente e un tesoriere. Può, ove lo ritenga opportuno, eleggere fra i propri membri uno o due vice presidenti

Il tesoriere può, anche disgiuntamente dal presidente (ma in questo caso avvisandolo preventivamente), firmare con valore vincolante per l’Associazione gli atti necessari alla gestione dell’Associazione e dunque, a titolo esemplificativo: contratti di qualsiasi tipo purchè relativi a beni mobili non registrati e – a titolo esemplificativo e non esaustivo – per la fruizione di servizi bancari, postali, assicurativi, di telecomunicazioni, utility.

Il presidente assume le funzioni di presidente dell’Associazione e dell’Assemblea degli associati.

Il Consiglio Operativo si riunisce, anche telematicamente, almeno quattro volte all’anno su convocazione del presidente, di un vicepresidente o di almeno un terzo dei consiglieri.

La carica di consigliere è personale e non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Operativo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità  di voti prevale il voto del presidente.

Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più consiglieri, il Consiglio Operativo verrà  reintegrato con gli associati che seguono immediatamente in graduatoria nelle ultime elezioni.

La sostituzione dei membri del Consiglio Operativo non potrà  superare la metà  meno uno del numero dei componenti il Consiglio. Nel caso di cessazione dalla carica di un ulteriore consigliere, si dovrà  procedere a nuove elezioni.

L’Assemblea ha la facoltà , se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari sia per sostituire uno o più consiglieri dimissionari, sia per aumentare il numero dei consiglieri entro i limiti stabiliti dallo statuto. [Questa non è una modifica ma un inserimento nel corpo dello statuto di un’aggiunta gà  deliberata dall’Assemblea] .

Art. 13 – Competenze e attribuzioni del Consiglio Operativo

Il Consiglio Operativo ha la delega dall’Assemblea per la gestione dell’Associazione e ne attua gli scopi prefissi dall’art. 2 di questo statuto, dalla dichiarazione di Princìpi e dalle delibere dell’Assemblea.

Può istituire commissioni di lavoro su problemi che interessano l’Associazione, designandone i componenti.

Può istituire deleghe o gruppi regionali e di incaricare persone o gruppi di lavoro di specifici settori di attività.

Ha facoltà  di nominare una o più persone con funzioni organizzative o di segreteria le cui prestazioni possono essere retribuite e al quale il Consiglio può delegare poteri relativi all’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Ha facoltà  di affidare a persone di sua scelta incarichi retribuiti per svolgere attività  specifiche o per coadiuvare i consiglieri o altri associati incaricati di compiti associativi.

Art. 14 – Il Presidente

Il presidente del Consiglio Operativo è rieleggibile.

Assume la rappresentanza legale dell’Associazione (anche disgiuntamente con il tesoriere per quanto specificamente ed esclusivamente indicato all’art. 12), presiede il Consiglio Operativo, l’Assemblea, esegue e fa eseguire le delibere del Consiglio e dell’Assemblea.

E’ sostituito, in caso di impedimento o assenza, da un vicepresidente o da un altro consigliere da lui incaricato o, in sua assenza, designato dal Consiglio operativo.

Art. 15 – Comitato di Garanzia

Il Comitato di Garanzia è formato da tre membri, eletti dall’Assemblea fra gli associati. Durano in carica per il tempo in cui dura il Consiglio Operativo e decadono in ogni caso di sua cessazione.

Eleggono fra loro un presidente e deliberano a maggioranza. In caso di dimissioni o decadenza di un suo componente, il Comitato viene reintegrato con il primo non eletto. Nel caso che vengano a mancare due membri, il Comitato si considera decaduto e devono essere indette nuove elezioni. Come per il Consiglio Operativo, l’Assemblea ha la facoltà, se lo ritiene opportuno, di procedere a elezioni supplementari per sostituire uno o due membri dimissionari o per altro motivo decaduti dall’appartenenza al Comitato di Garanzia.

Il Comitato di Garanzia esprime il giudizio, quando richiesto da parte di almeno un associato, secondo quanto stabilito dagli art. 6 e 7.

L’appartenenza al Comitato di Garanzia è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio Operativo.

Art. 16 – Partecipazione ad assemblee e riunioni

Le eventuali assemblee straordinarie per modifiche allo Statuto dovranno essere convocate in un luogo fisico; ma saranno considerati presenti anche quegli associati che, pur non essendo fisicamente presenti nel luogo, siano collegati con un sistema di teleconnessione oppure abbiano precedentemente e validamente espresso il loro voto per via telematica.

Tutte le altre assemblee, come le riunioni del Consiglio Operativo, degli altri organi associativi e delle eventuali commissioni di lavoro, potranno svolgersi con uguale validità  in un luogo fisico, per via telematica o con una combinazione dei due metodi.

Art. 17 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio sociale

In qualsiasi caso di scioglimento e/o cessazione dell’associazione l’eventuale patrimonio residuo – al netto dei debiti sociali – verrà devoluto integralmente in beneficenza alla Fondazione Istituto FIRC di Oncologia Molecolare con sede in Via Adamello, 16 20139 Milano o, se impossibile, all’ente individuato dall’assemblea.

Se necessario, il Consiglio operativo nomina, al proprio interno, un liquidatore che dovrà prestare la sua opera gratuitamente.

Art. 19 – Disposizioni transitorie

Fino alla prima assemblea, che potrà essere convocata entro il 31 dicembre 2015, i soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio operativo e potranno essere rieletti.

Art. 20 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme in materia di libere associazioni.

Pescara, 4 dicembre 2011

Giuseppe Gennari

Luca Luparia

Andrea Monti

Renzo Orlandi

Pierluigi Perri

Andrea Piccinini

Marco Ventura

Giovanni Ziccardi

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